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STATUTO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CICÌ"

 

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile ed ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche, alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’Ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo, è costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale operante nei settori sociale, educativo, sportivo dilettantistico, socio-sanitario e culturale che assume la denominazione: "Cicì" Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale, in breve “Cicì a.s.d. a.p.s.”

 

ART. 2 - SEDE DELLA ASSOCIAZIONE

La sede legale dell'Associazione è a Pesaro, può istituire uffici anche in altre località. La variazione di sede non comporterà modifica statuaria, e potrà avvalersi di sedi secondarie.

 

ART. 3 - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scopo e l’oggetto sociale dell’Associazione è di promuovere l’educazione dei bambini sin dai primi anni, diffondere la cultura del rispetto della loro libertà interiore e delle loro potenzialità individuali, offrire interventi e iniziative di sostegno alla genitorialità e di formazione per i neogenitori; l’attività dell’Associazione sarà quindi centrata sulla creazione di progetti pedagogici, attività sportivo dilettantistiche, didattiche, ludico-motrie e amatoriali; attività ricettive e ricreative che offrano alle famiglie del territorio spazi, opportunità e servizi educativi per i bambini a sostegno di uno sviluppo integro e armonico dal punto vista individuale, territoriale e sociale.

Focus dell’associazione è promuovere il superiore interesse dei bisogni del minore, il suo ascolto e i suoi diritti, accompagnare i genitori nella conciliazione tra tempi di lavoro e tempi in famiglia ed essere promotrice di progetti di solidarietà famigliare e di iniziative che rendano il ruolo educativo dell’adulto più efficace, con particolare attenzione alle famiglie in difficoltà sociale, economica, ambientale e psicologica. Gli interventi sono rivolti a tutti gli iscritti all’associazione e all’intera collettività.

L'Associazione, per il raggiungimento dello scopo sociale, può realizzare servizi e spazi educativi e di formazione, interventi per rispondere ai nuovi bisogni delle famiglie e della società, progetti ed interventi in co-progettazione ed affiliazione (anche sperimentali) per organizzare e promuovere iniziative, attività, mostre, conferenze, convegni, eventi, corsi di formazione, iniziative editoriali ed altre occasioni di incontro, confronto e scambio tra soci. Potrà inoltre, sollecitare e raccogliere finanziamenti e sponsorizzazioni, rendersi editore di ogni tipo di pubblicazione, somministrare alimenti e bevande, come altresì compiere tutte le attività funzionalmente connesse con la realizzazione delle sue finalità, anche partecipando ad altri enti costituiti o costituendi. L'associazione opera avvalendosi di strutture e personale proprio o di terzi, salvo diversa determinazione degli Organi associativi. L'associazione potrà compiere tutti gli altri atti e le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, creditizia e finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

L'associazione è senza fini di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

 

ART. 4 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è fissata fino al 2060 e può essere prorogata.

 

ART. 5 - FONDO COMUNE ED ENTRATE

Il fondo comune dell'associazione è costituito da: a) beni che diverranno di proprietà dell'associazione; b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; c) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni; d) quote e contributi degli associati; e)eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite da: a) quote sociali di ammissione e quote annuali, come stabilite dal consiglio direttivo; b) rogazioni di enti ed istituzioni; c) versamenti a titolo di liberalità effettuati da persone fisiche italiane e straniere e/o da persone giuridiche; d) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

 

ART. 6 - SOCI

I soci si distinguono in soci fondatori e ordinari. I soci fondatori sono coloro che hanno dato vita alla associazione, Hanno gli stessi diritti e doveri di tutti gli altri soci. A riconoscimento del loro impegno sono esentati dal pagamento della quota annuale.

 

Sono soci ordinari le persone fisiche e/o giuridiche di natura privata e non che verranno successivamente ammesse secondo i criteri previsti dall'art.7. Il numero dei soci e’ illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa, come stabilita dal consiglio direttivo. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

 

 

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione né in caso di morte,  estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

 

ART. 7 - AMMISSIONE DEI SOCI ORDINARI NELL'ASSOCIAZIONE

Diventano soci ordinari coloro la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio direttivo e che abbiano versato la quota associativa.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio direttivo, contenente i dati anagrafici e fiscali, nella quale dichiari di obbligarsi all'osservanza dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi i motivi della richiesta.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio direttivo entro il termine di 60 giorni della presentazione, con parere motivato.

I nominativi dei soci e il versamento delle quote associative sono annotati in un libro soci, tenuto dal consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo può stabilire che la quota associativa dovuta da enti e soggetti collettivi possa essere di importo superiore a quella dovuta dai soci persone fisiche.

 

ART. 8 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, dei diritti di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

È divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre socità e associazioni nell’ambito della medesima disciplina.

 

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde automaticamente per decesso, e in seguito a recesso o provvedimento di esclusione. Ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso avrà effetto dal 31 dicembre dell'anno in cui è stato comunicato, se comunicato entro il 30 novembre dell'anno in corso; in caso contrario avrà effetto solo dal 31 dicembre dell'anno successivo. Il socio receduto non può reclamare i contributi associativi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. L'esclusione del socio può avvenire per indegnità e/o morosità; la morosità viene dichiarata dal Consiglio, l'indegnità dall'Assemblea dei soci. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo su richiesta dell'Assemblea dei soci, anche al sussistere di gravi motivi, quali: non osservanza del regolamento interno dell’associazione; l'assunzione ad opera dei soci, di comportamenti incompatibili con i fini della associazione; l'assunzione da parte dei soci di iniziative pubbliche in evidente contrasto con l'azione della associazione. L'istanza di esclusione deve essere comunicata al socio dall'organo denunciante a mezzo raccomandata  con avviso di ricevimento; il  socio può - nel periodo di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione - trasmettere  al Consiglio le sue controdeduzioni e chiedere di essere sentito personalmente. Il Consiglio deve deliberare sulla richiesta entro 30 giorni dal ricevimento delle difese del socio o dall'audizione dello stesso, dando comunicazione scritta motivata delle decisioni al socio interessato.

 

ART. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci; il Consiglio direttivo; il Presidente; Collegio sindacale; Collegio dei probiviri.

 

ART. 11 - GRATUITÀ DELLE CARICHE E RIMBORSI SPESE

La partecipazione agli organi sociali e l'esercizio di funzioni dirigenziali sono gratuiti e attribuiscono il diritto solo al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni, dietro presentazione di idonea documentazione riepilogativa.

 

ART. 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno, di norma entro il 30 di Aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e quello preventivo dell'esercizio in corso, mediante comunicazione con mezzo idoneo della convocazione, contenente l'ordine del giorno, diretto a ciascun socio via e mail o a mezzo fax , almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

 

ART. 13 -  POTERI E MAGGIORANZE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è validamente costituita in presenza di almeno la metà dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero dei soci presenti in seconda convocazione.

Essa delibera a maggioranza di voti dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. Spettano all'assemblea i seguenti compiti: nomina dei componenti del consiglio direttivo; nomina  dei revisori o del revisore unico; approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, così come predisposti dal consiglio direttivo.

Per le deliberazioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo e dello Statuto ovvero allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio residuo, occorre una maggioranza qualificata pari ai 2/3 degli aventi diritto. Ogni socio può farsi rappresentare alle assemblee da un altro soggetto anche non socio mediante delega scritta.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o un suo componente delegato.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

 

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre componenti ed un massimo di cinque, compreso il presidente, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

La scadenza del mandato coincide con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della carica. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni verranno adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

 

 

ART.15 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno un consigliere e comunque almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al  preventivo, all'eventuale variazione della quota sociale di ammissione e all'ammontare della quota associativa annua.

 

ART. 16 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Sono compiti del consiglio:deliberare sulle domande di ammissione a soci; redigere il bilancio consuntivo e preventivo; fissare le date delle assemblee per l' approvazione dei bilanci; redigere gli eventuali regolamenti interni; attuare le finalità previste dallo statuto.

 

ART. 17 - IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; nei casi di motivata urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio stesso, salvo ratifica delle decisioni adottate da parte di questo alla prima riunione.

 

ART. 18 - COLLEGIO DEI REVISORI O REVISORE UNICO

La gestione dell'associazione, su decisione della assemblea dei soci, potrà essere controllata da un collegio o da un Revisore unico, eletto ogni 3 anni dall'assemblea dei soci.

Il mandato dell'organo di controllo scadrà con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di carica.

I revisori o il revisore dovrà/anno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigerà una relazione ai bilanci annuali, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dell'attivo sociale e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

 

ART.19 – COLLEGIO SINDACALE

L’assamblea ordinaria elegge ogni triennio il Collegio Sindacale che è composto da tre Sindaci. Il Collegio Sindacale elegge il Presidente al suo interno. I Sindaci sono rieleggibili. Non possono essere eletti coloro che si trovano in stato di parentela o affinità entro il terzo grado con i componenti del Consiglio Direttivo. Il Collegio Sindacale controlla l’amministrazione e redige la relazione che accompagna il bilancio dopo aver accertato la regolarità della tenuta delle scritture contabili.

 

ART. 20 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’assemblea dei soci. I componenti sono tutti rieleggibili ed eleggono al loro interno un Presidente. Compete al Collegio dei Probiviri la decisione sul ricorso dei soci nei casi di esclusione, nonchè qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’applicazione dello statuto o concernente i rapporti sociali. Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere presentato nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’atto che determina la controversia e la decisione del collegio dovrà essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.

 

ART. 21 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione tiene il libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio direttivo e del revisore dei conti nonché il libro dei soci.

 

ART. 22 - BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 Marzo di ogni anno il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e di quello preventivo dell'esercizio in corso, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio o rendiconto annuale deve essere redatto con chiarezza e precisione e deve dare una rappresentazione veritiera, prudente e corretta, allo scopo di fornire una informazione non solo quantitativa ma anche qualitativa dei risultati, ed avendo la sensibilità e l'attenzione di fornire un quadro trasparente anche alla sfera esterna all'associazione.

 

ART. 23 - AVANZI DI GESTIONE

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione relativo all'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve illustrare la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale.

 

ART. 24 - SCIOGLIMENTO

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione dovrà devolvere il suo patrimonio in via vincolata ad iniziative analoghe all'oggetto della presente associazione. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto. In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Soci, determinandone gli eventuali poteri e compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione

 

ART. 25 - LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme di legge che regolano l’associazionismo sportivo e di promozione sociale, nonché lo Statuto delle Federazioni o Enti di appartenenza e le norme del Codice Civile in materia d’enti e di associazionismo.

 

 

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